L'unione Civile è stata riconosciuta dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 "regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" - pubblicata nella G.U. 21/05/2016 n. 118 ed è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o da altra unione civile.
COME SI COSTITUISCE UN'UNIONE CIVILE
Due persone maggiorenni che intendono costituire un'unione civile devono congiuntamente presentare richiesta all'ufficiale dello stato civile di un comune di loro scelta. Qualora una delle due parti, per infermità o altro comprovato impedimento, non possa recarsi direttamente presso il comune, l'ufficiale si trasferisce nel luogo dove si trova la parte impedita e riceve la richiesta congiunta.
Nella richiesta viene fissata la data nella quale le parti dovranno presentarsi per rendere la dichiarazione.
Il termine entro il quale l'ufficiale di stato civile deve verificare i presupposti per la costituzione dell'unione è di 15 giorni.
Le parti nel giorno prestabilito rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza della richiesta di cui sopra, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza delle cause impeditive stabilite dalla legge.
Tale dichiarazione è iscritta nel registro provvisorio delle unioni civili del comune e della costituzione della stessa viene fatta annotazione a margine dell'atto di nascita dei dichiaranti.
I REQUISITI NECESSARI
Per poter dichiarare la costituzione dell'unione civile, le parti devono possedere i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni e dello stesso sesso
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del codice civile
- essere capaci di intendere e volere
Le dichiarazioni di costituzione di unione civile si ricevono presso la Sala del Consiglio - Palazzo comunale o presso il Teatro Baudi di Selve, con orari e modalità indicati nel Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.
COGNOME
Le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'unione, possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, dichiarandolo all'ufficiale dello stato civile, un "cognome comune", scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio (comma 10 legge 76/2016).
REGIME PATRIMONIALE
È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all'impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti. La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni puó essere dichiarata al momento della costituzione dell'unione (comma 13 legge 76/2016).
IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI
L'unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
CESSAZIONE DELL'UNIONE CIVILE
L'unione civile si scioglie in caso di:
- morte di una delle parti
- per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014
- a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014
- per rettificazione di sesso di una delle parti