DOVE: Ufficio Anagrafe
La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ad una pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti un pubblico servizio non deve essere autenticata (unica eccezione: atti presentati per la riscossione di benefici economici da parte di terzi) e deve essere fatta:
Presso l'anagrafe dunque si autenticano le firme in calce a:
Per ottenere l'autentica della firma è necessario esibire un documento di riconoscimento e firmare di fronte al funzionario; In caso di impossibilità a deambulare necessita portare all'Ufficio un certificato medico ed il documento dove verrà apposta l'autentica; successivamente un impiegato addetto si recherà al domicilio per effettuare l'autentica.
I cittadini che:
. hanno trasferito la dimora abituale nel Comune di Vigone con provenienza da un altro Comune italiano o dall'estero o che siano privi di residenza a seguito di cancellazione anagrafica
. hanno cambiato abitazione a Vigone
devono presentare la dichiarazione all'Ufficio Anagrafe
Si forniscono le informazioni e la modulistica
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento puoi telefonare al numero:
011 9804269 - int. 201 - 209
DOVE:
Ufficio Anagrafe
REQUISITI:
Essere residenti nel comune.
L'ufficio Anagrafe rilascia i seguenti certificati ed estratti:
- stato di famiglia,
- certificato di residenza,
- certificato di cittadinanza,
- certificato di stato libero,
- certificato di stato vedovile,
- certificato di godimento dei diritti politici,
- certificato di esistenza in vita,
- certificato di nascita
- certificato di matrimonio
- certificato di morte
- estratto per riassunto dell'atto di nascita (anche su modello internazionale)
- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (anche su modello internazionale)
- estratto per riassunto dell'atto di morte (anche su modello internazionale)
I certificati anagrafici hanno validità di sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche. Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni.
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche indrodotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le quali prevedono che gli organi della Pubblica Amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi devono acquisire d'ufficio le informazioni che il cittadino autocertifica, pertanto su tutti i certificati rilasciati da tale data, viene apposta a pena di nullità dei certificati stessi, la seguente dicitura:
"il presente certificato non puó essere prodotto agli Organi della Pubblica Aministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 15 legge 183 del 12/11/2011)".
Dal 1° gennaio 2012 i certificati possono essere rilasciati e sono validi solo nei rapporti tra privati, e pertanto soggetti al pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A al D.P.R. 642/1972), tranne eventuali esenzioni previste dalla legge.
E' prevista la possibilità che la pubblica amministrazione rilasci certificati contestuali: tutte le certificazioni, di qualsiasi natura, da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a "fatti, stati o qualità personali" concernenti la stessa persona possono essere contenute in un unico documento.
Il richiedente deve indicare allo sportello i dati anagrafici completi della persona per la quale chiede il certificato: cognome,nome, data di nascita (in mancanza di quest'ultima esatto indirizzo) nonché l'uso del certificato stesso per la determinazione dell'applicazione dell'imposta di bollo e del relativo diritto di segreteria.
La richiesta puó essere presentata anche per posta, in questo caso è necessario che all'atto della richiesta l'interessato invii una busta preaffrancata riportante l'indirizzo a cui la stessa va spedita ed alleghi, oltre che alla copia di un proprio documento d'identità, il corrispettivo per i diritti di segreteria e l'eventuale marca da bollo.
COSTO:
€ 0,26 in carta semplice;
€ 0,52 in bollo;
i certificati e gli estratti di stato civile (nascita, matrimonio e morte) sono esenti da diritti e bolli.
TEMPI DI RILASCIO
I certificati anagrafici sono rilasciati immediatamente allo sportello, tranne i certifica storici che comportano ricerca di archivio che sono generalmente rilasciati entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell'Interno
Dal 1° giugno 2012, sulla base della direttiva 7 marzo 2012 del Ministero dell'Interno, è trasferita ai Prefetti la competenza ad emanare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani.
Si informa che a decorrere dal 18 maggio 2015 è operativo il nuovo servizio - messo a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno - per l'invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana, ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Prefettura di Torino.
Perchè la cittadinanza abbia efficacia, l'interessato deve prestare giuramento "di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato" dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
La cittadinanza ha effetto dal giorno successivo al giuramento.
Riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis":
i cittadini stranieri di ceppo italiano ed i discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austro-ungarico possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, presentando domanda al Comune italiano di residenza in bollo da € 16,00 in caso di residenza in Italia, oppure all'Autorità Consolare in caso di residenza all'estero, ai sensi delle circolari del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8.4.1991 e n. K.78 del 19.2.2001.
Possesso ininterrotto della cittadinanza italiana:
le cittadine italiane coniugate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948, che hanno perso la cittadinanza italiana per effetto della Legge n. 555 del 13.6.1912, possono ottenere che venga loro riconosciuto il mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana, presentando domanda al Comune italiano di residenza in bollo da € 16,00 se residenti in Italia, oppure all'Autorità Consolare in caso di residenza all'estero, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. K.60.1 dell'8.1.2001.
Normativa di riferimento:
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni
Circolare Ministero Interno n. K.28.1 del 8.4.1991
Circolare Ministero Interno n. K.78 del 19.2.2001
Circolare Ministero Interno n. K.60.1/5 del 8.2.2001
Dichiarazioni di elezione della cittadinanza italiana :
il cittadino straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
La richiesta deve essere presentata tra il 18° e il 19° anno di età esibendo i seguenti documenti:
Documento di riconoscimento
Permesso di soggiorno
Ricevuto versamento contributo € 250,00
Normativa di riferimento:
Legge 91/1992;
D.P.R. 572/1993;
D.P.R. 396/2000
Giuramento a seguito concessione della cittadinanza italiana
Normativa di riferimento:
Legge 91/1992;
D.P.R. 572/1993
D.P.R. 396/2000
La convivenza di fatto è stata riconosciuta dalla Legge 20/05/2016 n. 76 "regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" - pubblicata nella G.U. 21/05/2016 n. 118 ed è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, coabitanti.
I REQUISITI NECESSARI:
per poter essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni
- convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune (il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia)
- avere legame affettivo stabile
- prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro
COME SI COSTITUISCE UNA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto si istituisce con una dichiarazione resa da ciascuno dei due componenti la coppia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le stesse modalità previste per le altre dichiarazioni anagrafiche mediante presentazione diretta allo sportello di apposita dichiarazione unitamente a fotocopia dei documenti d'identità dei dichiaranti.
Nel corso della fase istruttoria del procedimento, l'ufficiale d'anagrafe dovrà verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi, facendo eventualmente ricorso al preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 in caso di:
a) mancanza del requisito oggettivo della coabitazione;
b) presenza di una causa ostativa alla convivenza.
DIRITTI DEI CONVIVENTI
IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
La legge stabilisce che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, da redigere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi. L'ufficiale di anagrafe provvederà quindi a registrare nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista.
Il contratto puó contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puó essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse modalità con le quale è stato sottoscritto.
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto cessa nel caso di: morte del convivente, matrimonio o unioni civile del convivente o tra le parti, scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione anagrafica per irreperibilità di una delle parti, dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti e in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge n. 76/2016 - commi 36 e 37.
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona.
La denuncia deve essere effettuata presso il comune in cui è avvenuto l'evento e deve avvenire entro 24 ore dal decesso.
Morte in ospedale:
l'avviso di morte avvenuta in Ospedale, Casa di Cura o Riposo, Istituto viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile del comune a cura del Direttore della struttura ( o da suo delegato).
Morte in abitazione, locale pubblico, pubblica via:
la dichiarazione di morte avvenuta in abitazione, locale pubblico o pubblica via, viene fatta da uno dei congiunti o da persona informata del decesso (in genere il personale delle onoranze funebri provvede anche alla denuncia di morte e a tutto ció che necessita al seppellimento).
L'Ufficiale dello Stato Civile accoglie le dichiarazioni di morte avvenute nel territorio comunale, redige l'atto di morte, rilascia l'autorizzazione al seppellimento, provvede all'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, informa l'Ufficio Anagrafe per i dovuti aggiornamenti (se il defunto è residente in altro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a trasmettere copia dell'atto di morte al Comune di residenza).
L'Ufficiale di Stato Civile provvede anche alla trascrizione degli atti di morte provenienti dall'estero o da altri Comuni riguardanti cittadini residenti in Vigone e ne informa l'Ufficio Anagrafe.
E' possibile rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile anche per richiedere la rettifica degli atti ove si sia incorso in errori materiali di scritturazione.
Documenti da presentare:
- Documento di identità
- Certificato del medico necroscopo, rilasciato dall' ASL TO3 Pinerolo
- Scheda ISTAT dove il medico curante ne avrà denunciato la causa
Norme di riferimento
1) D.P.R. n. 396/2000
2) Codice Civile art. 250 e segg
3) D.P.R n. 285/1990
La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento di stato civile).
La dichiarazione di nascita si puó rendere con le seguenti modalità:
- entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuto il parto.
- entro 10 giorni dalla nascita presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori.
Se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'ufficiale dello Stato Civile puó riceverla solo
se vengono espressamente indicate la ragioni del ritardo e di ció viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Torino.
Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria, è trasmessa, su richiesta dei genitori, all'Ufficio di stato civile del lo comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione
di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione dell'atto di nascita, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.
La denuncia di nascita puó essere resa:
Per effettuare il riconoscimento è necessario avere compiuto i 16 anni di età.
Documentazione da presentare:
- Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- Documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
Attribuzione del nome:
il nome attribuito deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome puó essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino.
E' vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.
La pubblicazione di matrimonio è obbligatoria e deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza e non puó essere effettuata prima di 6 mesi dalla data del matrimonio.
L’atto di pubblicazione resta affisso all’albo pretorio online dei Comuni di residenza degli sposi per un periodo di 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio puó essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
I cittadini italiani devono consegnare i seguenti documenti:
I cittadini stranieri devono consegnare i seguenti documenti:
Il nulla osta ed il certificato di nascita, dovranno essere rilasciati dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente residente nello Stato, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione) e legalizzati dalla Prefettura (eccetto quelle con esenzione dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali).
L'accertamento sull'assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio è effettuato d'ufficio.
Il minorenne che ha compiuto 16 anni e non ancora 18 necessita della copia autentica del decreto di ammissione al matrimonio emesso dal Tribunale dei Minori, in bollo.
Come fare:
oltre ai documenti richiesti d'ufficio, i nubendi devono presentare:
- per il matrimonio cattolico: la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di Vigone
- per i culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero dell'Interno.
Munito dell’intera documentazione, uno dei futuri sposi, o loro delegato deve recarsi all’Ufficio di Stato Civile per fissare l’appuntamento. Alla data convenuta, all’Ufficio di Stato Civile devono presentarsi i futuri sposi, o loro delegato munito di procura speciale, portando una marca da bollo (oppure due se residenti in comuni diversi).
I futuri sposi dovranno sottoscrivere il processo verbale di pubblicazione, predisposto e letto in loro presenza. L’Ufficiale di Stato Civile, dopo la sottoscrizione dell’atto, se uno degli sposi non è residente a Vigone, provvede a trasmettere al Comune di residenza dell'altro sposo la richiesta di pubblicazione.
Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni di celebrare in forma religiosa l'ufficio rilascerà:
- certificato di eseguita pubblicazione per il Parroco
- autorizzazione per il Ministro di culto.
Se gli sposi non intendono contrarre matrimonio religioso, l’Ufficiale di Stato Civile consegna loro una domanda pre-stampata indirizzata al Sindaco, dove verranno indicati il luogo, il giorno e l’ora della celebrazione del matrimonio civile.
I matrimoni civili si celebrano presso la Sala del Consiglio - Palazzo comunale o presso il Teatro Baudi di Selve, con orari e modalità indicati nel Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.
In senso giuridico con il termine "separazione" si intende l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.
La separazione puó essere:
Con il termine "divorzio " si intende lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio puó essere di:
La durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi, per la presentazione della domanda di divorzio, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, sono i seguenti:
I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
La Legge n. 162/2014 (art. 6), entrata in vigore dall'11 dicembre 2014, ed il successivo Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 consente ai coniugi di decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.
La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte puó essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.
L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente da entrambi gli avvocati: è consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.
La Legge n. 162/2014 (art. 12), entrata in vigore dall'11 dicembre 2014, consente ai coniugi di procedere:
mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile del comune di matrimonio o di residenza di uno degli sposi.
Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
Procedimento:
Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere riconsegnata all'Ufficio di stato civile presso il quale si intende avviare la pratica, allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere.
Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
1) La tessera elettorale personale, istituita con il D.P.R. 08 settembre 2000, n. 299, ha sostituito integralmente il vecchio certificato elettorale ed è il documento che permette di esercitare il diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.
2) Ha validità per diciotto consultazioni ivi compresi i turni di ballottaggio; si procederà al suo rinnovo quando la tessera non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto. Si consiglia quindi di conservarla con cura.
3) In caso di trasferimento di residenza dell'elettore in altro comune la tessera elettorale dovrà essere consegnata per il ritiro al suddetto comune che provvederà a sostituirla con nuova tessera.
4) Nell'ipotesi di cambiamento di sezione a seguito ad esempio di cambio di indirizzo all'interno del territorio comunale o di collegio, il comune provvederà all'invio all'indirizzo del titolare di un tagliando di convalida adesivo che dovrà essere apposto sullo spazio/i all'uopo previsti sulla tessera elettorale.
5) In caso di deterioramento, smarrimento o furto l'ufficio elettorale del comune rilascerà al titolare un duplicato della tessera, previa presentazione di apposita domanda. Nel caso di smarrimento o furto la domanda andrà corredata di denuncia presentata ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza; in caso di deterioramento è sufficiente la consegna della tessera originale deteriorata.
6) Non sono previsti costi, la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.
L'unione Civile è stata riconosciuta dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 "regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" - pubblicata nella G.U. 21/05/2016 n. 118 ed è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o da altra unione civile.
COME SI COSTITUISCE UN'UNIONE CIVILE
Due persone maggiorenni che intendono costituire un'unione civile devono congiuntamente presentare richiesta all'ufficiale dello stato civile di un comune di loro scelta. Qualora una delle due parti, per infermità o altro comprovato impedimento, non possa recarsi direttamente presso il comune, l'ufficiale si trasferisce nel luogo dove si trova la parte impedita e riceve la richiesta congiunta.
Nella richiesta viene fissata la data nella quale le parti dovranno presentarsi per rendere la dichiarazione.
Il termine entro il quale l'ufficiale di stato civile deve verificare i presupposti per la costituzione dell'unione è di 15 giorni.
Le parti nel giorno prestabilito rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza della richiesta di cui sopra, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza delle cause impeditive stabilite dalla legge.
Tale dichiarazione è iscritta nel registro provvisorio delle unioni civili del comune e della costituzione della stessa viene fatta annotazione a margine dell'atto di nascita dei dichiaranti.
I REQUISITI NECESSARI
Per poter dichiarare la costituzione dell'unione civile, le parti devono possedere i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni e dello stesso sesso
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del codice civile
- essere capaci di intendere e volere
Le dichiarazioni di costituzione di unione civile si ricevono presso la Sala del Consiglio - Palazzo comunale o presso il Teatro Baudi di Selve, con orari e modalità indicati nel Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.
COGNOME
Le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'unione, possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, dichiarandolo all'ufficiale dello stato civile, un "cognome comune", scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio (comma 10 legge 76/2016).
REGIME PATRIMONIALE
È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all'impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti. La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni puó essere dichiarata al momento della costituzione dell'unione (comma 13 legge 76/2016).
IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI
L'unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
CESSAZIONE DELL'UNIONE CIVILE
L'unione civile si scioglie in caso di:
- morte di una delle parti
- per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014
- a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014
- per rettificazione di sesso di una delle parti