Dal 1° novembre è iniziato il periodo in cui su tutto il
territorio regionale è fatto divieto di abbruciamento di materiale vegetale,
disposizione che resterà in vigore fino al 31 marzo 2021 ai sensi dell?art.10
comma 2, della Legge Regionale 04.10.2018, n. 15. In virtù della Legge
Regionale 22.01.2019, n. 1, come modificata dalla L.R. 26.02.2020, n. 3, il
divieto può essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui
colturali, per un massimo di 30 giorni, anche non continuativi, per i Comuni
montani e per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi, per le aree di
pianura. Le deroghe vanno decise dai sindaci con propria ordinanza, fermo
restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all?art.182
prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia
ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o
vietare l?abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. Il comune di Vigone ha ritenuto
quindi opportuno introdurre, ai sensi della normativa sopra citata, una deroga
al divieto di abbruciamento di materiale vegetale, limitatamente alla
combustione dei residui colturali, per un periodo di sette giorni dal 22 febbraio
2021 al 28 febbraio 2021 (Vedi O.S. n.4 del 11.02.2021 allegata).