Sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti.
Rispondono dell’assolvimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, è stato compilato l’elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, soggetti all’obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso l’ufficio Istruzione (011 9804269 int. 208) È assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.
L’art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento».
Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate on-line.