Si informa che, a far tempo dal 30 giugno 2019, lart. 13-bis del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019, ha ripristinato lapplicazione dellart.29, c.2, D.lgs. n. 504/95, che prevede lobbligo di denuncia fiscale e acquisizione della correlata licenza di esercizio per gli operatori esercenti la vendita al minuto o la somministrazione di alcolici. Sono interessati dalla disposizione: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercizi di somministrazione (anche in attività di intrattenimento e ricettive), esercizi di vendita a mezzo distributori automatici e somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali, negli spacci interni e nei circoli privati. Per effetto della suddetta disposizione, gli esercenti che hanno avviato lattività nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, in cui era operativa lesenzione dallobbligo di denunzia, dovranno adeguare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando allUfficio delle dogane territorialmente competente, la denuncia di attivazione di esercizio per quanto attiene alla disciplina dellaccisa, mediante lo specifico modello accessibile sul sito dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli (https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1). Il suddetto obbligo grava anche sugli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione per lavvio dellattività al SUAP prima del 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza, per effetto dellintervenuta soppressione dellobbligo di denuncia. Non sono, invece, assoggettati a tale obbligo gli operatori già in possesso di licenza fiscale al 30 giugno 2019 salvo che, nel periodo di operatività dellesenzione dallobbligo di denunzia, siano intervenute variazioni nella titolarità dellesercizio, nel qual caso lattuale gestore dovrà dare tempestiva comunicazione allUfficio delle dogane per laggiornamento della licenza. Le attività avviate a partire dal 30.6.2019 mediante presentazione della prescritta comunicazione al Suap del comune territorialmente competente, non sono tenute alla presentazione della denuncia allAgenzia, poiché la tabella A allegata al D.lgs. n. 222/2016, prevede lassorbimento della denuncia ex art. 29, c.2, D.lgs. n. 504/95 nella comunicazione per lavvio dellattività di vendita al minuto o somministrazione da presentare al Suap, che provvederà alla sua trasmissione allUfficio delle dogane. Si conferma, infine, lesclusione dellobbligo di denuncia per la vendita di alcolici nelle sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere prettamente temporaneo.