L'ordinanza n.40 modifica il punto 14 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39, in particolare:
"che si raccomandi di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti. A seguito del rilevamento della temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza".