IL SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE
aggiornato ogni lunedì, mercoledì e venerdì, è consultabile al link: Semaforo qualità dell'aria e nella home page del sito.

Con la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte ha introdotto disposizioni straordinarie per la qualità dell’aria, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee già in vigore.

Tra le varie misure è stato previsto l’aggiornamento dei criteri con cui si attiva il cosiddetto “semaforo antismog”: si tratta di un meccanismo che attiva delle limitazioni temporanee che comporta l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da prevenire l'eventuale superamento del valore limite giornaliero. Vedasi: Pagina Arpa relativa

Per divieti e accorgimenti, trovano applicazioni le disposizioni contenute nel Decreto del Sindaco
n.7 del 05/08/2021
. In considerazione di detto provvedimento, la popolazione è:

INVITATA:
1) ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana ed a privilegiare l’uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale,
2) a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;
 
SI ORDINA, inoltre, di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:
1. Limitazioni strutturali
1.1 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
1.2 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. 
Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;
2. Limitazioni temporanee 
Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:
2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”: 
2.1.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2.1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
2.1.3 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
2.1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r), del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s), del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
‒ distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
‒ iniezione profonda (solchi chiusi);
‒ sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
• spandimento a raso in strisce; 
• spandimento con scarificazione;
2.1.5 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
2.1.6 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.
 
 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

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