Presentare domanda per assegno di maternità

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A chi è rivolto

L'assegno di maternità dei Comuni (art. 66 L. 448/98), spetta per ogni figlio nato alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni d'età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Descrizione

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS. Spetta a cittadini italiani, comunitari o stranieri in possesso di permesso di soggiorno.

Come fare

...

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

Cosa serve

Documento di riconoscimento in corso di validità.
Attestazione ISEE valida rilasciata successivamente alla nascita del figlio.

Cosa si ottiene

Assegno di maternità dei Comuni

Tempi e scadenze

La domanda va presentata al Comune di residenza della madre entro il termine di sei mesi dalla nascita.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

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Per ottenere la prestazione occorre presentare la richiesta completa di tutta la documentazione, con anticipo di almeno 15 giorni prima della scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

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Pagina aggiornata il 19/04/2024

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